Statuto

Gli atti degli enti locali a cui si riconosce la natura di fonte del diritto sono due: gli Statuti e i regolamenti. In tal senso dispone la legge n° 131 del 2003 (recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”) che all’art. 4, stabilisce che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n° 3/2001) ha ampliato l’autonomia normativa degli locali. L’art. 114, comma 2, Cost. ha riconosciuto per la prima volta rilevanza costituzionale agli Statuti di Comuni, Province e Città metropolitane e l’art. 117, comma 6, Cost., ha previsto una più ampia potestà regolamentare stabilendo che tali enti “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Pur non possedendo una eguale copertura costituzionale, “il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane” (art. 4, comma 5, legge n° 131 del 2003).
La potestà normativa degli enti locali va comunque collocata all’interno delle fonti di rango secondario, sicché Statuti e regolamenti non possono considerarsi fonti immediatamente subordinate alla Costituzione.
Lo Statuto del Comune di Resuttano è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 28 settembre 2004. E' suddiviso  in  otto Titoli  e consta di 105 articoli.
torna all'inizio del contenuto