Cambio di Residenza

Per l'iscrizione in AIRE, un cittadino italiano residente a Resuttano deve:

- dare comunicazione al Consolato d'Italia competente per territorio che trasmette la richiesta di iscrizione in AIRE al Comune
oppure
- dare comunicazione all'Ufficio Anagrafe alcuni giorni prima del trasferimento.

A seguito di tale comunicazione, viene avviata la pratica di cancellazione per emigrazione all'estero, con conseguente iscrizione all'AIRE di questo Comune.
Una volta che il cittadino è arrivato nel Paese estero deve recarsi al Consolato Italiano competente per territorio e rendere la dichiarazione di trasferimento. Tale adempimento deve essere svolto entro 90 giorni dal trasferimento.
Il Consolato svolgerà l'istruttoria ed invierà le relative comunicazioni.
Una volta pervenuta all'Ufficio la dichiarazione resa al Consolato italiano presso lo stato estero in oggetto, l'iscrizione è perfezionata e decorre retroattivamente dal giorno in cui l'emigrazione all'estero fu dichiarata all'Ufficiale dell'Anagrafe.
L'eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita dalla dichiarazione del Consolato, comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, con conseguente segnalazione al Prefetto.

Requisiti
  1. Cittadinanza italiana;
  2. Dimora abituale all'estero di durata superiore a 12 mesi, non dovuta all'esercizio di occupazioni stagionali. 

Per ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E. del Comune di Resuttano sono necessari:

- ultima residenza prima dell'espatrio a Resuttano,
oppure
 - atto di nascita trascritto a Resuttano,
oppure
 - residenza di un ascendente a Resuttano
Documentazione
Documento di identità valido;
- Un atto o documento dal quale si ricavi la dimora abituale all'estero, con indicazione dell'esatto indirizzo.
Normativa
  1. L. 27.10.1988 n. 470;
  2. 6.9.1989 n. 323;
  3. Circolare M.I.A.C.E.L. 26.6.1990 n. 12.
Osservazioni
Non possono ottenere l'iscrizione all'A.I.R.E. i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, che siano notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963.

 

 

 

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