Trascrizione Atti
Matrimonio celebrato all'estero |
Qualora la richiesta di trascrizione non sia pervenuta al Comune di Resuttano dal Consolato competente, gli interessati possono richiedere personalmente la trascrizione dell'atto di matrimonio. |
- Requisiti Possono richiedere la trascrizione coloro che hanno contratto matrimonio all'estero, purché almeno uno degli sposi sia cittadino italiano residente a Resuttano o iscritto nell'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) del Comune - Documentazione - domanda di trascrizione in carta libera rivolta al Sindaco
- copia integrale dell'atto di matrimonio, certificato o estratto di atto di matrimonio in originale, corredato da traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero e legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare. - Normativa 3.11.2000 n.396 art.12, comma11, art.22 |
Morte avvenura all'estero |
Qualora la richiesta di trascrizione dell'atto di morte non sia pervenuta a questo Comune dal Consolato competente, chiunque ne abbia interesse può chiederne la trascrizione a condizione che il defunto sia stato residente a Resuttano o iscritto nell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
- Documentazione
- Domanda in carta libera intestata al Sindaco. - Atto, certificato o estratto di morte in originale corredato da traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare e legalizzata - Normativa 3.11.200 n.396 art.12- comma 11- |
Nascita avvenuta all'estero: trascrizione atto |
Qualora non sia pervenuta a questo Comune dal Consolato competente la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita, l'interessato o il genitore (qualora si tratti di figlio minore) può richiedere la trascrizione dell'atto di nascita. |
Requisiti |
- Essere cittadino italiano;
- Essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente o nell'A.I.R.E. del Comune di Resuttano. |
Documentazione |
Domanda al Sindaco, redatta in carta libera, copia integrale dell'atto di nascita oppure certificato di nascita o estratto dell'atto di nascita in originale.
I documenti in oggetto devono essere corredati da traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare; devono inoltre essere legalizzati - Normativa n. 396 del 3.11.2000 art.12, comma 11, e art.22 |